IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza fuori udienza, nella causa civile
n. 39/03  R.G.A.C.  ex artt. 22 e seguenti legge n. 689/1981 promossa
da  Zidda  Gian  Pietro nato a Thiesi il 28 aprile 1965, residente in
Sassari,  elettivamente  domiciliato  in  Sassari  via Mazzini n. 2/d
presso  l'avv.  Sergio Milia del Foro di Sassari che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti, opponente;
    Contro  il  Prefetto  di  Sassari  in  persona  del  prefetto pro
tempore, opposto.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il  2 dicembre 2003 il
ricorrente  proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione
n. 083102  V  in data 15 novembre 2003 della sezione Polizia Stradale
di Nuoro-Macomer per violazione dell'art. 142, IX codice della strada
lamentando,  a seguito del verbale predetto, essergli state applicate
le  sanzioni  di  euro  343,35, il ritiro della patente di guida e la
decurtazione di punti 10 della patente.
    Non  effettuava il versamento prescritto dall'art. 204-bis del d.
lgs.   n. 285/1992  e  successive  modifiche  ed  eccepiva  che  tale
prescrizione «... il ricorrente deve versare .... una somma pari alla
meta'   del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta...»  fosse,
intanto,  impossibile  in quanto le cancellerie non possono accettare
somme  di  denaro  liquide  e  che, di fatto, il cittadino-ricorrente
fosse   costretto   per  cio'  arbitrariamente,  illegittimamente  ed
incostituzionalmente  ad  effettuare  un  versamento  presso le Poste
italiane  ed  a depositare il documento rappresentativo di tale somma
unitamente al ricorso, a pena di inammissibilita' del gravame stesso,
svolgendo cosi' una attivita' ulteriore, diversa e non prevista dalla
norma citata. Continuava, eccependo che presso il prefetto competente
a  giudicare,  in alternativa, il medesimo gravame non fosse previsto
il  versamento in parola configurandosi cosi' una lesione dei diritti
costituzionali  di  uguaglianza  e  di difesa dei cittadini di fronte
alla legge.
    Concludeva  chiedendo  che  il  giudice,  in  via pregiudiziale e
preliminare,  sollevasse  questione  di illegittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis,   n. 3   del  decreto  legislativo  n. 285/1992  e
successive   mdifiche  in  relazione  agli  articoli  3  e  24  della
Costituzione  e la sospensione in via cautelativa e provvisoria delle
sanzioni   principali   ed   accessorie   comminate  e,  nel  merito,
l'annullamento  e/o  dichiarasse  l'inefficacia  del  verbale  e  dei
provvedimenti sanzionatori contenuti.
    Il  giudice  di  pace  visti  gli arti 20, 22, 22-bis, e 23 Legge
n. 689/1981  e  successive  modifiche,  l'art. 204-bis  codice  della
strada   come   modificati   e/o  integrati  dal  d.lgs.  n. 285/1992
introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003 n. 214 e gli articoli 3, 24 e
113  della  Costituzione  della  Repubblica italiana e l'art. 204-bis
codice  della  strada  dichiara  la propria competenza a giudicare il
ricorso anche in relazione alle sanzioni amministrative accessorie.

                              F a t t o

    Con  il ricorso de quo Zidda Gian Pietro lamentava essergli stata
contestata   violazione  dell'art. 142,  IX  codice  della  strada  e
l'applicazione della sanzione di euro 343,35, il ritiro della patente
di guida e la decurtazione di punti 10.
    Non  effettuava il versamento prescritto dall'art. 204-bis del d.
lgs.   n. 285/1992  e  successive  modifiche  ed  eccepiva  che  tale
prescrizione «... il ricorrente deve versare .... una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta....»  fosse,
intanto,  impossibile  in quanto le cancellerie non possono accettare
somme  di  denaro  liquide  e  che, di fatto, il cittadino-ricorrente
fosse   costretto   per  cio'  arbitrariamente,  illegittimamente  ed
incostituzionalmente  ad  effettuare  un  versamento  presso le Poste
italiane  ed  a depositare il documento rappresentativo di tale somma
unitamente al ricorso, a pena di inammissibilita' del gravame stesso,
svolgendo cosi' una attivita' ulteriore, diversa e non prevista dalla
norma citata.
    Continuava   eccependo   che  presso  il  prefetto  competente  a
giudicare,  in alternativa, il medesimo gravame non fosse previsto il
versamento  in  parola,  configurandosi cosi' una lesione dei diritti
costituzionali  di  uguaglianza  e  di difesa dei cittadini di fronte
alla legge.
    Concludeva  chiedendo  che  il  giudice,  in  via pregiudiziale e
preliminare,  sollevasse  questione  di illegittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo n. 285/1992 e successive
modifiche  in  relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione e la
sospensione   in   via   cautelativa  e  provvisoria  delle  sanzioni
principali  ed accessorie camminate e, nel merito, l'annullamento e/o
dichiarasse   l'inefficacia   del   verbale   e   dei   provvedimenti
sanzionatori contenuti.
Diritto - rilevanza della questione.
    Il  ricorso  si  oppone ad un verbale di contestazione elevato in
data  15  novembre  2003  e  quindi  vigente la modifica apportata al
codice della strada con la nota legge n. 214/2003.
    Per  quanto  qui  interessa, il ricorso depositato in cancelleria
non  era  accompagnato  dal  prescritto  versamento  di  cui  al n. 3
dell'art. 204-bis della norma richiamata e cio' dovrebbe determinarne
l'inammissibilita';  il  giudice  di  pace  e'  infatti  tenuto ad un
preventivo esame del ricorso depositato per valutare, in primis, se i
requisiti  prescritti  per l'ammissibilita' del gravame sono presenti
nell'atto con cui si impugna il provvedimento.
    Cio'   premesso,   pur   in  assenza  dell'osservanza  di  questa
prescrizione   (il   versamento)   questo   giudice,   aderendo  alla
giurisprudenza  formatasi  di  recente, ritiene rilevanti e fondati i
presupposti,  sollecitati  dal ricorrente, per sollevare la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  n. 3  del d.lgs.
n. 285/1992 introdotto dalla legge 214 del 1° agosto 2003 ove prevede
che  «all'atto  del  deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
del  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore.».
    Diversamente,    questo   giudice   avrebbe   dovuto   dichiarare
inammissibile il ricorso ed astenersi dall'esaminarlo.
Non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24 della
Costituzione della Repubblica italiana.
    Ritiene  questo  giudice  la non manifesta infondatezza dell'art.
204-bis  del  d.lgs.  n. 285/1992  in  relazione agli articoli 3 e 24
della  Costituzione  per  violazione  dei principi di uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge.
    Tale  uguaglianza  si  esplica  e  nella pari dignita' sociale ed
uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge «... senza distinzioni
...  di  condizioni personali e sociali.» e la possibilita' per tutti
di  «...  di  agire  in  giudizio  per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.».
    La fattispecie normativa che ha novellato il codice della strada,
oltre  ad un aumento delle sanzioni, con l'introduzione della patente
a  punti, ha previsto ed introdotto norme che rendono piu' oneroso il
ricorso  avverso quel provvedimento sanzionatorio nanti il giudice di
pace per almeno due motivi.
    Il primo e' costituito dall'onerosita' del versamento imposto che
costituisce un deciso deterrente all'inizio del giudizio, costituendo
una  discriminazione tra cittadino abbiente e cittadino in condizioni
economiche  disagiate  consentendo,  in  sostanza,  l'esercizio della
tutela  dei  propri diritti nanti il giudice ordinario solo a chi sia
in grado di effettuare l'esborso richiesto per il versamento.
    Ne'  vale a sanare tale posizione di debolezza l'osservazione che
il  ricorso  proposto  in alternativa in via amministrativa presso il
prefetto competente e' proponibile senza alcun versamento.
    Balza  evidente, a parere di questo giudice, come la disposizione
dell'art. 204-bis  d.lgs.  n. 285/1992  nulla  faccia  per consentire
effettivamente  la  pari  dignita' sociale e di uguaglianza di fronte
alla  legge  di  tutti  i  cittadini  in relazione, tra l'altro, alle
condizioni  personali  e  sociali e risulti, quindi, incostituzionale
perche'  viola  i  precitati  articoli  3 e 24 della Costituzione che
assegna tra i compiti precipui della Repubblica italiana la rimozione
di  ostacoli  che  si  frappongono al riconoscimento di pari dignita'
sociale, di liberta' e di uguaglianza tra i cittadini.
    Nell'esperienza   maturata   presso   questo   ufficio,  numerosi
cittadini   che  intendevano  proporre  ricorso  avverso  verbali  di
contestazione  per  violazioni  al  codice  della  strada,  una volta
appreso  in cancelleria della necessita' di effettuare il versamento,
vivamente   contrariati  e  scoraggiati,  evitavano  di  proporre  il
gravame.
    Il  secondo  motivo viene evidenziato dal dettato stesso dell'art
24 della Costituzione che recita «Tutti possono agire in giudizio per
la  tutela  dei  propri  interessi  e diritti legittimi. La difesa e'
diritto  inviolabile  in  ogni stato e grado del provvedimento...». A
parere  di  questo  giudice  la  norma di cui si solleva questione di
legittimita' costituzionale discrimina le posizioni processuali delle
parti  in  quanto  differenzia  ingiustificatamente  le posizioni dei
soggetti interessati.
    Infatti  l'accesso  alla tutela giurisdizionale viene scoraggiato
dal  versamento  della cauzione che va effettuato quale condizione di
ammissibilita'  del  ricorso,  anche  se, in caso di accoglimento del
ricorso  la  cauzione verra' restituita al ricorrente per intero. Non
secondario  e'  l'effetto  che dispiega invece di rigetta del ricorso
poiche', in tal caso, il ricorrente verra' condannato al pagamento di
una sanzione pecuniaria ben superiore a quella iniziale, e contro cui
si  ricorre,  prevista  nel  verbale  di contestazione che prevede il
pagamento,  a seguito della contestata violazione, in misura ridotta:
non  sara'  cioe'  piu'  possibile applicare la sanzione nella misura
ridotta iniziale ma nella misura pari alla meta' del massimo edittale
della sanzione inflitta dall'accertatore, in unica soluzione.